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Associazione Asso è..
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Statuto
Art. 1 - Denominazione e sede

E costituita in Afragola (Na), Via Amendola 57, l'associazione denominata Asso è.. tutela, diriti e convenzioni.

Art. 2 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale. Gli scopi perseguiti delle associazione sono: La tutela e i diritti dei cittadini in particolare degli automobilisti che sono vittime di disagi e spese onerose di tutto ciò che concerne non solo il mantenimento delle loro autovetture ma anche la loro vita quotidiana. Esercitare e promuovere iniziative, accordi e convenzioni nell'interesse dell'associato. Fornire servizi e consulenza a favore dell'associato. Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone. Promuovere iniziative di educazione stradale, iniziative con scopo culturali, educativi, benefiche e sociali con regolari progetti. Promuovere la formazione di figure professionali rivolte ai fini dell'associazione.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

Possono essere soci tutte le persone che si sentono ispirate all'iniziativa in particolare i proprietari di qualsiasi tipo o marca di autocarri, auto, camper, moto, ciclomotori, barche, motori marini o contraenti di un qualsiasi contratto di assicurazione previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Art. 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonchè dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: Dismissione volontaria; Morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta; Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere piu' ammesso nell'associazione.

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:
Il presidente;
Il consiglio direttivo;
L'assemblea generale dei soci.


Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed e grave; convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non pi? di un associato.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno tre giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax, telegramma o e-mail. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

Art. 11 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 13 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o piu' consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non piu' in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 15 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo: Deliberare sulle domande di ammissione dei soci; Redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea; Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 16 - Il bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

Art. 17 - Il Presidente

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 - Il Vice Presidente

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario

Il segretario da esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonchè delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 20 - Il Collegio dei revisori contabili

Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente. Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione. In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione. Il collegio dei revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 21 - Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, dalle raccolte dei fondi.

Art. 23 - Sezioni

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà piu' opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del tribunale di Napoli.

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

Letto, approvato e sottoscritto a Afragola (Napoli), nel dicembre 2006.
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